Agevolazioni fiscali per l’Industria 4.0

Le agevolazioni fiscali sono uno dei punti cardine del “Piano Industria 4.0” varato nel 2016 dal Ministero dello Sviluppo Economico (L.11 dicembre 2016, n. 232 o Legge di Bilancio 2017) con l’obbiettivo di promuovere la digitalizzazione e il rafforzamento competitivo del settore produttivo in Italia. Il piano Industria 4.0 prevede una serie di strategie a favore della trasformazione tecnologia e digitale dei processi produttivi delle imprese tramite l’implementazione delle tecnologie abilitanti.

Inizialmente, le leggi relative alle agevolazioni in tema di Industria 4.0 riguardavano gli investimenti effettuati nel 2017. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha poi deciso di rinnovare queste agevolazioni anche per gli anni 2018, 2019, 2020 e successivamente, grazie al “Piano Nazionale Transizione 4.0” anche per il 2021 che per il 2022.

L’articolo 1 (commi da 1051 a 1063) della Legge del 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di bilancio 2021) riformula e ridefinisce le agevolazioni fiscali previste dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. A differenza delle precedenti normative in cui i regimi agevolativi erano noti come Iper ammortamento e Super ammortamento (maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo), con la Legge di bilancio 2021 si parla invece di Credito d’Imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione con aliquote maggiorate.

Chi può usufruire del credito d'imposta Industria 4.0

beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti che rientrano nell’ambito Industria 4.0 vengono definiti nella L.178/2020.

Possono accedere alle agevolazioni fiscali le seguenti categorie:

  • tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito) residenti nel territorio dello Stato
  • Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti

purché facciano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Inoltre, vi sono altre condizioni: queste imprese devono essere conformi alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e in regola con il versamento di contributi a favore dei lavoratori.

Non possono invece godere del Credito di imposta tutte le imprese che sono:

  • In liquidazione volontaria
  • In fallimento
  • In liquidazione coatta amministrativa
  • In concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
  • Destinatarie di sanzioni interdittive

Quali sono i beni che rientrano nel credito d'imposta?

Le agevolazioni fiscali riguardano gli investimenti che l’azienda effettua per l’acquisto di beni materiali ed immateriali, inseriti rispettivamente nell’allegato A (beni materiali) e nell’allegato B (beni immateriali) della Legge 232/2016.

L’Allegato A riporta una lista di beni materiali che hanno la funzione di portare alla trasformazione tecnologica e digitale dell’azienda. Questo elenco include alcune tipologie di impianti e macchinari come:

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite sensori e azionamenti;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»;

Nell’Allegato B troviamo l’elenco dei beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali che danno accesso alle agevolazioni fiscali in ambito Industria 4.0. Tra questi troviamo, per esempio: softwaresistemi e system integrationpiattaforme e applicazioni.

Come funziona il Credito d’imposta Industria 4.0

Il Credito di imposta 4.0 è previsto per gli investimenti di beni materiali e immateriali 4.0, per la ricerca e lo sviluppo, l’innovazione tecnologica e la formazione 4.0.

Il valore del credito di imposta dipende dalla tipologia del bene acquistato, dalla quota di investimento e dall’anno in cui è stato effettuato, in quanto sono previste aliquote differenti per gli investimenti effettuati nel 2021 e per quelli previsti per il 2022.

Questa agevolazione fiscale è utilizzabile solo ed esclusivamente in compensazione per 3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno dell’interconnessione.

I beneficiari devono inoltre seguire alcuni adempimenti:

  • La fattura, così come gli altri documenti relativi all’acquisto del bene in regime agevolato, deve contenere l’indicazione delle disposizioni dei commi da 1054 a 1058.
  • Produrre una perizia asseverata o un attestato di conformità (se il costo unitario del bene è > 300.000 €).
  • Produrre una dichiarazione del legale rappresentante (se il costo unitario del bene è < 300.000 €).
  • Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Agevolazione fiscale del 2021

Rientrano in questa agevolazione fiscale gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o fino al 30.6.2022 nel caso in cui l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del valore del bene entro il 31.12.2021.

 

Agevolazione fiscale del 2022

Rientrano in questa agevolazione fiscale gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 o fino al 30.6.2023 nel caso di ordini con acconti (almeno pari al 20%) eseguiti entro il 31.12.2022.

 

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